martedì 10 novembre 2015

Istituzioni democratiche - La “Deforma costituzionale”

 Le ragioni politiche e giuridiche per dire NO alla deforma costituzionale di Renzi-Boschi

 

di Alessandro Pace, Presidente del Comitato per il No alla "deforma costituzionale"

 

Qualora si volesse individuare il vizio più grave e omnicomprensivo che caratterizza la riforma costituzionale Renzi-Boschi questo andrebbe identificato nell'assenza di contro-poteri: uno dei principi fondamentali del costituzionalismo liberale.

    Da questo angolo visuale è evidente lo scompenso tra Camera e Senato sia sotto il profilo delle funzioni – in conseguenza del quale il Senato non potrebbe più costituire un'eventuale contro-potere della Camera -, sia sotto il profilo del numero dei componenti dell'una e dell'altro che rende praticamente irrilevante la presenza del Senato nelle riunioni del Parlamento in seduta comune. A ciò si aggiungano sia l'irrazionalità di far esercitare le funzioni di senatore a consiglieri regionali e a sindaci che eserciterebbero le loro funzioni part-time, come se le residue attribuzioni riconosciute al Senato fossero di poco peso; sia l'assurdità di far valutare, da parte del Senato delle autonomie locali – costituito (non lo si dimentichi, da meri consiglieri regionali) – i requisiti per l'elezione di due dei cinque giudici costituzionali.

  

Sempre con riferimento al futuro Senato devono essere sottolineati due ulteriori punti critici: uno relativo ai cinque senatori di nomina presidenziale che hanno un senso in un Senato come l'attuale, il quale persegue finalità generali, ma che non ha senso in un Senato che rappresenterebbe le istituzioni territoriali (nuovo art. 55 comma 4), la durata dei quali è comunque discutibile in quanto sembrerebbe che essi dovessero rappresentare nel Senato il Presidente della Repubblica che li ha nominati.

    Ma il secondo punto critico – che è quello più grave in assoluto – sta nella carente legittimità democratica del futuro Senato. Giustamente la minoranza Dem aveva sostenuto che tale fondamento dovesse risiedere nel voto popolare, in quanto le elezioni politiche costituiscono, ai sensi dell'art. 1 Cost., una delle forme di esercizio della sovranità popolare. L'art. 2 co. 2 del d.d.l. approvato dal Senato ha però sostanzialmente disatteso tale tesi, in quanto, da un lato, la scelta dei senatori-sindaci non si conforma a nessuna precedente elezione popolare, e quindi è manifestamente incostituzionale; dall'altro, la scelta dei senatori-consiglieri regionali, dovendosi conformare al risultato delle elezioni regionali o ne costituisce un duplicato (e quindi è inutile), oppure se ne distacca e allora viola l'art. 1 della Costituzione.

    Fermo restando il grave errore consistente nell'attribuzione della potestà legislativa e di revisione costituzionale ad un organo avente pertanto una discutibile legittimazione democratica, ciò che ulteriormente preoccupa – in questa riforma, posta in essere, non a caso, da un Parlamento formalmente e sostanzialmente delegittimato dalla sent. n. 1/14 della Corte Costituzionale – sono due aspetti.

    In primo luogo, grazie all'attribuzione alla sola Camera dei deputati del rapporto fiduciario col Governo, l'asse istituzionale viene spostato in favore dell'esecutivo, che diventerebbe a pieno titolo il dominus dell'agenda dei lavori parlamentari, "la governabilità" essendo privilegiata alla "rappresentatività", in contrasto con quanto sottolineato dalla Corte costituzionale nella citata sent. n. 1/14.

    In secondo luogo, non sussiste un esplicito riconoscimento delle garanzie per le opposizioni, il quale viene demandato ai regolamenti parlamentari, con la conseguenza che sarebbe il partito politico avente la maggioranza parlamentare, grazie all'Italicum, a precisare i contenuti dei diritti dell'opposizione. Il Governo e la maggioranza parlamentare hanno infatti malauguratamente respinto i pregevoli emendamenti presentati dalla minoranza Dem e del M5S intesi a prevedere il diritto delle minoranze di istituire le commissioni parlamentari d'inchiesta, così come previsto dalla legge fondamentale tedesca.